Il relatore BORIOLI (PD) propone preliminarmente, in accordo con il correlatore Gibiino, di svolgere una serie di audizioni informative sul provvedimento in esame, che possano aiutare a comprenderne meglio gli effetti, anche in considerazione del fatto che la Commissione ha a disposizione un tempo ampio per l’esame, dovendo rendere il parere al Governo entro il 28 aprile.

Passa quindi ad illustrare il contenuto dello schema di decreto in titolo, adottato sulla base della delega contenuta all’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge n. 124 del 2015, finalizzato alla razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.

Ricorda che attualmente i servizi relativi alla gestione di tali dati sono affidati a due soggetti: al Dipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali e il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all’ACI.

Il Dipartimento per i trasporti, attraverso gli uffici della Motorizzazione civile, gestisce tutte le informazioni concernenti i dati relativi ai veicoli, da quelli concernenti l’anagrafe degli intestatari dei veicoli ai dati tecnici, a quelli relativi alla assicurazione RCA, agli incidenti verificatisi e alla tipologia delle abilitazioni alla guida rilasciate. Tali informazioni confluiscono nella banca dati della Motorizzazione, composta dall’Archivio nazionale dei veicoli (ANV) e dall’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (ANAG). La Motorizzazione  civile è il soggetto competente al rilascio della carta di circolazione.

L’ACI, attraverso il Pubblico Registro Automobilistico, raccoglie tutte le informazioni relative alla proprietà dei veicoli in circolazione definiti dall’articolo 2683 del Codice civile come “beni mobili registrati”, vale a dire gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi di massa uguale o superiore a 3,5 tonnellate ed è competente al rilascio del certificato di proprietà del veicolo.

La Relazione che accompagna il provvedimento sottolinea come la diversità dei contenuti raccolti nelle varie banche dati imponga la necessità di un continuo allineamento tra l’Archivio nazionale dei veicoli e il PRA. Per razionalizzare il sistema di gestione dei dati di circolazione e di proprietà dei veicoli si è scelto di prevedere quindi un unico documento di circolazione, contenente entrambe le tipologie di dati, rilasciato da un unico soggetto che firma la certificazione, dietro presentazione, da parte dell’utenza, di un’unica domanda.

Passa quindi ad esaminare le singole disposizioni del provvedimento.

L’articolo 1 stabilisce che dal 1º luglio 2018 la carta di circolazione costituirà il documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi e affida la competenza per il suo rilascio al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ferma restando la responsabilità dell’ACI per i dati relativi alla proprietà e al Ministero stesso per quelli relativi ai veicoli.

L’articolo 2 disciplina la procedura per il rilascio della carta di circolazione, prevedendo che il soggetto interessato, in caso di immatricolazione, reimmatricolazione o aggiornamento a seguito del trasferimento di proprietà del veicolo, presenti la domanda, con relativa documentazione, presso uno Sportello telematico dell’automobilista (STA) o presso il competente Ufficio della motorizzazione.

Le domande sono quindi inviate per via telematica al CED del Ministero delle infrastrutture, che gestisce l’Archivio nazionale dei veicoli e che, dopo aver avuto il riscontro del PRA dei dati relativi alla proprietà e allo stato giuridico dei veicoli, autorizza la stampa della nuova carta di circolazione per il rilascio. Gli Uffici ACI-PRA provvedono alle iscrizioni e alle trascrizioni ma, qualora accertino irregolarità, entro tre giorni lavorativi dal rilascio della carta di circolazione, ricusano l’iscrizione o la trascrizione e ne danno immediata comunicazione agli organi competenti al fine del ritiro della carta di circolazione.

Segnala poi che per il rilascio e l’aggiornamento della carta di circolazione viene introdotta una tariffa unica, da stabilire per decreto entro il 30 aprile 2018, in misura comunque non superiore alla somma dell’importo delle due tariffe previste dalla normativa vigente. Con il medesimo decreto, sarà inoltre determinato l’importo dell’imposta di bollo unificata, che dovrà però garantire l’invarianza delle relative entrate fiscali. Esso disciplinerà inoltre le modalità di versamento delle tariffe all’ACI e alla Motorizzazione civile, per gli importi di rispettiva competenza.

L’articolo 3 prevede che il Ministero delle infrastrutture acceda a titolo gratuito e in via telematica a tutte le informazioni contenute nel PRA e fa salve le disposizioni vigenti in materia di imposta provinciale di trascrizione.

L’articolo 4 contiene le disposizioni transitorie, facendo salva la validità delle carte di circolazione e dei certificati di proprietà rilasciati anteriormente all’entrata in vigore del provvedimento in esame fino a che non intervenga una modifica concernente i dati relativi ai veicoli indicati all’articolo 1 del testo che richieda l’emissione di una nuova carta di circolazione.

L’articolo 5 introduce una serie di novelle al decreto legislativo n. 285 del 1992 al fine di coordinarne le disposizioni con le novità introdotte con il provvedimento in esame.

L’articolo 6 disciplina l’entrata in vigore del decreto.

Segnala, poi, che il termine per l’espressione del parere al Governo è fissato al prossimo 29 aprile, previa acquisizione, entro il 9 aprile, delle osservazioni della 1ª Commissione permanente. L’atto, inoltre, è stato assegnato con riserva, in attesa dell’acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata.

Infine, riservandosi di intervenire nuovamente nel seguito del dibattito, segnala da subito che la Commissione dovrà valutare anche se e come il provvedimento dia attuazione ai principi e criteri direttivi della legge delega, ricordando in particolare che la riforma in esame doveva essere realizzata, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera d) della legge n. 124 del 2015, “ai fini della riduzione dei costi connessi alla gestione dei dati relativi alla proprietà e alla circolazione dei veicoli e della realizzazione di significativi risparmi per l’utenza”. Tali obiettivi non sembrano però perfettamente realizzati dalle disposizioni in esame.

Il relatore GIBIINO (FI-PdL XVII) concorda con il collega Borioli. Cercare di risolvere il problema della duplicazione, ormai anacronistica, della documentazione degli autoveicoli è sicuramente un obiettivo importante, ma è altrettanto importante che, con la riforma in esame, si garantisca anche uno svolgimento efficiente dall’attività dei due soggetti responsabili del settore, ossia l’ACI e la Motorizzazione civile.

Lo schema di decreto in titolo, pur intervenendo apparentemente solo sul processo amministrativo di rilascio del nuovo documento unico, in realtà apporta una serie di modifiche anche alle competenze dei due enti testé richiamati, in particolare dell’ACI. Secondo alcune segnalazioni pervenute ai relatori ciò rischierebbe di compromettere l’espletamento di alcune essenziali funzioni affidate all’ACI stessa, come la riscossione dell’imposta provinciale di trascrizione, oltre ad avere gravi ripercussioni anche sul mantenimento dei livelli occupazionali.

Per tali ragioni, ritiene essenziale ascoltare da subito una serie di soggetti, tra i quali i rappresentanti della Motorizzazione civile e dell’ACI e le organizzazioni sindacali di settore.

Il presidente MATTEOLI  invita i relatori a far pervenire quanto prima un elenco dei soggetti da audire, per organizzare gli incontri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CIOFFI (M5S) ricorda che l’ACI gestisce il Pubblico Registro Automobilistica fin dal 1927, ma è anacronistico che ci siano ancora due documenti distinti con i dati degli autoveicoli, affidati alla competenza di due enti diversi. E’ quindi senz’altro condivisibile l’intento di unificare i documenti e di razionalizzare le competenze. Se tuttavia è doveroso, in questo processo, cercare di tutelare i livelli occupazionali degli enti interessati e in particolare dell’ACI, questo non può però costituire una scusa per mantenere una situazione che appare ormai inaccettabile.

L’ACI deve necessariamente cambiare il proprio modello di operatività, dato che ha avuto a disposizione un tempo molto lungo per fare le riforme necessarie. Al tempo stesso, se il provvedimento, come previsto dalla legge delega, doveva portare dei risparmi per gli enti stessi e per i cittadini, non sembra che questi vi siano. D’altra parte, anche la procedura di coordinamento tra le banche dati prevista per il rilascio del documento unico sembra poco chiara e farraginosa.

Il senatore FILIPPI (PD) ringrazia i relatori per aver illustrato le questioni sottese al provvedimento in esame, che sono molto rilevanti. Ricorda infatti che il tema del riordino delle competenze tra la Motorizzazione civile e l’ACI ha formato oggetto di un ampio e acceso dibattito anche negli anni passati. E’ del resto un fatto anacronistico, unico nel panorama europeo, di avere due organismi pubblici che operano nello stesso settore, imponendo ai cittadini di avere due documenti per gli autoveicoli (carta di circolazione e certificato di proprietà), per il cui rilascio i cittadini stessi devono pagare una doppia tariffa e una doppia imposta di bollo.

Con riferimento alle disposizioni contenute nello schema in esame, rileva che, diversamente da quanto previsto dai criteri di delega, non vi è un risparmio per i cittadini, in quanto si prevede l’invarianza finanziaria per l’imposta di bollo (in sostanza, sul nuovo documento unico si dovrà pagare un’imposta pari alla somma di quelle che oggi si pagano separatamente sulla carta di circolazione e sul certificato di proprietà) e anche per la tariffa si rischia di andare a pagare un importo analogo o di poco inferiore alla somma delle tariffe previste attualmente. Si tratta chiaramente di una scelta inaccettabile, che costituisce un’autentica beffa per i cittadini e che la Commissione dovrà stigmatizzare nel suo parere.

Altra questione è la modalità organizzativa che il Governo ha scelto per attuare la delega. Anziché unificare la Motorizzazione civile e l’ACI in un’unica struttura, si è lasciato invariato l’assetto attuale, che è però assai inefficiente. Come risulta infatti dalla relazione tecnica allegata allo schema di decreto, le tariffe richieste attualmente per la carta di circolazione e il certificato di proprietà non sembrano proporzionate ai costi effettivi sostenuti dai due enti. Sarà quindi opportuno nel corso delle preannunciate audizioni chiedere chiarimenti.

A suo avviso la soluzione preferibile sarebbe stata quella di creare un’unica agenzia mettendo insieme la Motorizzazione civile e l’ACI: questo avrebbe consentito un guadagno di efficienza per tutti e due gli organismi, mantenendo nel contempo i livelli occupazionali. Ritiene quindi che, con la scelta operata dal Governo si sia persa un’occasione. Si è infatti preferita la soluzione apparentemente più “indolore”, intervenendo solo sul procedimento amministrativo. Ciò però non dovrebbe far perdere di vista, in prospettiva, la possibilità di intervenire nuovamente in futuro per razionalizzare tutto il sistema.

Rileva infine che anche il nuovo procedimento amministrativo presenta delle incongruenze, prevedendosi degli adempimenti burocratici e farraginosi, che non garantiscono neanche l’affidabilità del documento unico una volta emesso. L’articolo 2, comma 6, prevede infatti che, anche dopo il rilascio del documento unico al cittadino interessato, il PRA abbia tre giorni lavorativi per rifiutare l’iscrizione o la trascrizione del veicolo in caso di irregolarità determinando così il ritiro del documento unico. Si tratta di una procedura del tutto inaccettabile.

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