Aggiornamento del 9.1.2018

Le novità, evidenziate in grassetto nel testo, sono dovute ai seguenti provvedimenti:

1) decreto MIT 23 ottobre 2017 (rif. art. 1 c.3 d.lgs. 98/17)

2) manovra 2018 – LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205 art. 1 c. 1140

 

Tipo Scadenza

 

Data

 

Eventi

 

Entro 30 giorni da pubblicazione in g.u. 24 Luglio 2017  entrata in vigore del DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 2017, n. 98 , eccetto i commi 1 e 2 dell’art. 5    (art. 7)

 la vigilanza  sull’ACI  e’   esercitata,   nell’ambito   delle   risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione  vigente, dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri  e,  limitatamente  alle attivita’  del  PRA,  dal  Ministero  delle  infrastrutture   e   dei trasporti, ferme restando le competenze del Ministero della giustizia e dell’autorita’ giudiziaria previste dalle disposizioni vigenti    (art. 6 comma 3)


Entro 60 giorni dall’entrata in vigore 22 Settembre 2017

 adottare modalità, anche telematiche, previste con decreto del MIT, di concerto con il Ministero della giustizia, per l’annotazione dei dati relativi alla sussistenza di privilegi e ipoteche, provvedimenti amministrativi e giudiziari che incidono sulla proprietà e disponibilità del veicolo (annotati presso il PRA)    (art. 1 comma 3)

è stato pubblicato il DECRETO MIT 23.10.17 che stabilisce le seguenti tappe:

entro il 31.1.18 – il COMITATO TECNICO ESECUTIVO ACI-PRA/MCTC deve definire i requisiti di cooperazione applicativa tra il sistema informativo MCTC e ACI-PRA e realizzare un idoneo ambiente di collaudo

entro il 16.2.18 – il Dipartimento dei trasporti approva, con proprio apposito disciplinare tecnico, le nuove procedure per l’annotazione sulla carta di circolazione dei dati

 

     con decreto del MIT, sentito l’ACI, adottare un modello unificato in sede di prima immatricolazione o reimmatricolazione o del suo aggiornamento (art. 2 comma 1)

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore 20 Gennaio 2018  D.P.R. – disposizioni di coordinamento del “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (DPR 495/1992), ai sensi dell’art. 17 comma 1 legge 400/1988 (*)   (art. 5 comma 3)
 D.P.R. – disposizioni di coordinamento del regolamento che istituisce lo STA (DPR 358/2000), ai sensi dell’art. 17 comma 2 legge 400/1988 (*)  (art. 5 comma 4)

Perentoria 30 aprile 2018  decreto del MIT di concerto col MEF e ministero Giustizia, sentite l’Aci e le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di consulenza automobilistica, previo parere delle commissioni parlamentari che si esprimono entro 15gg,  che determina TARIFFA UNICA che non deve essere maggiore della somma dell’importo delle 2 tariffe attuali, compresi i costi dei servizi e determina IMPOSTA DI BOLLO UNIFICATA e disciplina la MODALITA’ DI VERSAMENTO DELLE TARIFFE all’Aci in maniera diretta e alla Motorizzazione     (art. 2 comma 2)

Entro 12 mesi dall’entrata in vigore 23 Luglio 2018  il Governo può emanare uno o più decreti  legislativi  recanti disposizioni integrative e correttive      (Legge 124/2015 art. 8 comma 6)

A decorrere dal 1° Gennaio 2019  modifica al Codice della Strada: soppressione di ogni riferimento al CDP, introduzione di nuove competenze del MIT     (art. 5 comma 1)
 modifica alle norme in materia ambientale, relativamente ai veicoli fuori uso: soppressione di ogni riferimento al CDP, la carta di circolazione e le targhe saranno restituite a uno STA     (art. 5 comma 2)
 la  carta  di  circolazione, redatta secondo le disposizioni contenute nella direttiva  29  aprile 1999, n. 1999/37/CE del Consiglio,  costituisce  il  documento  unico contenente i dati di circolazione e di proprieta’ degli  autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi ricadenti nel regime dei  beni mobili registrati     (art. 1 comma 1)

Decorso 1 anno da introduzione doc. unico 1° Gennaio 2020  il MIT trasmette  al Parlamento una relazione sugli effetti  e  sui  risultati  conseguiti evidenziando, in particolare, i risparmi conseguiti  per  l’utenza  e gli effetti sull’organizzazione di ACI, sentita l’ACI, anche ai  fini della valutazione sull’eventuale istituzione  di  un  archivio  unico presso il MIT      (art. 4 comma 1)

Entro 24 mesi da introduzione doc. unico 1° Gennaio 2021  D.P.R. – ai sensi dell’art. 17 comma 2 legge 400/1988 (*) sono definite le modalità organizzative dell’eventuale archivio unico presso il MIT, in modo da assicurare la riduzione dei costi  di  gestione      (art. 4 comma 2)

 


(*) commi 1 e 2 dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri)  

Art. 17.  (Regolamenti)

  1. Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  parere  del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta  giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
  2. a) l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi nonche’ dei regolamenti comunitari;
  3. b) l’attuazione e  l’integrazione  delle  leggi  e  dei  decreti legislativi recanti norme di principio,  esclusi  quelli  relativi  a materie riservate alla competenza regionale;
  4. c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si  tratti  di  materie comunque riservate alla legge;
  5. d) l’organizzazione ed il  funzionamento  delle  amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
  6. e) IL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA  CONFERMATO  L’ABROGAZIONE DELLA PRESENTE LETTERA.
  7. Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa deliberazione del Consiglio dei ministri,  sentito  il  Consiglio  di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti  in materia, che si pronunciano entro trenta  giorni  dalla  richiesta, sono emanati i regolamenti  per  la  disciplina  delle  materie,  non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,  autorizzando  l’esercizio  della potesta’ regolamentare del Governo,  determinano  le  norme  generali regolatrici della materia  e  dispongono  l’abrogazione  delle  norme vigenti,   con   effetto   dall’entrata   in   vigore   delle   norme regolamentari.

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