(Fonte) Lucia Valente – 17 giugno 2025

Una sentenza della Corte di giustizia Ue (n. 203/2025) delinea i limiti dell’uso dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo. Per esempio, quali sono i vincoli alla prassi di attribuire punteggi ai lavoratori delle piattaforme basati sui giudizi dei clienti.

Con l’espressione “social scoring” si intende la pratica di attribuire punteggi o valutazioni alle persone in base a dati personali o al loro comportamento sociale, una prassi espressamente vietata dal nuovo AI Act europeo (art. 5.1, lett. c, reg. 2024/1689) quando essa può portare a trattamenti dannosi o discriminatori in contesti non pertinenti oppure in modo sproporzionato rispetto alla gravità del comportamento valutato. In particolare, sono vietati:

  • i sistemi che conducono a trattamenti sfavorevoli basati su dati raccolti da contesti scollegati e irrilevanti (es. origine etnica, accesso a internet, attività sui social);
  • i sistemi che portano a trattamenti eccessivi rispetto ai rischi reali, ad esempio profilazioni di rischio familiare fondate su condizioni come salute mentale o disoccupazione.

I due criteri sono alternativi, ma possono coesistere. L’applicazione della norma richiede sempre una valutazione caso per caso, poiché non esiste una classificazione univoca dei comportamenti “socialmente pericolosi” su cui basarsi.

Il punteggio sociale assegnato per mezzo di sistemi di IA è di regola vietato perché può determinare a priori un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di singole persone o di interi gruppi, che può risultare in concreto ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale.
Recenti linee guida (non vincolanti) della Commissione forniscono spiegazioni in proposito ed esempi pratici per chiarire quali pratiche basate sull’intelligenza artificiale sono vietate.
Tuttavia, la distinzione tra pratiche legittime e pratiche vietate resta molto incerta.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, in una recente sentenza, ha chiarito che, in base al GDPR (art. 15), le persone sottoposte a decisioni automatizzate – come la valutazione della solvibilità tramite algoritmi – hanno diritto a una spiegazione chiara e trasparente del processo. Nel caso specifico, un operatore telefonico aveva negato un contratto a una cliente sulla base di una profilazione automatizzata. La Corte ha stabilito che tale decisione non è legittima se non viene spiegato come sono stati raccolti e trattati i dati personali e su quali basi l’algoritmo ha valutato la situazione. Il diritto alla spiegazione, secondo il GDPR, richiede informazioni pertinenti, concise, comprensibili e facilmente accessibili.

Se necessario, le parti sensibili possono essere comunicate all’autorità di controllo o al giudice, che valuteranno come bilanciare i diversi interessi in gioco.

L’utilizzo nei rapporti di lavoro

Nel contesto lavorativo, i principi del regolamento europeo sull’intelligenza artificiale sono fondamentali per valutare la legittimità delle pratiche di punteggio dei lavoratori, soprattutto quando basate su giudizi dei clienti tramite piattaforme digitali.
Secondo le Linee guida della Commissione, le semplici valutazioni individuali espresse dagli utenti, come i punteggi assegnati a un autista su una piattaforma di car-sharing, sono ammissibili se consistono in una mera aggregazione di giudizi soggettivi. Tuttavia, se tali valutazioni vengono combinate con altri dati e analizzate automaticamente da un sistema di IA per classificare i lavoratori, si configura un caso di social scoring vietato dall’art. 5, lett. c, dell’AI Act.

Un ulteriore esempio rilevante di applicazione del divieto di social scoring riguarda le agenzie per l’impiego, pubbliche o private, che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale per assegnare un punteggio ai disoccupati dopo un colloquio, al fine di decidere l’accesso a misure di sostegno al reddito. Tale pratica è lecita solo se si basa su dati personali pertinenti e neutrali, come età o titolo di studio. Al contrario, è vietata se include variabili non collegate allo scopo della valutazione, come lo stato civile, informazioni sanitarie o storie di dipendenza, poiché viola i criteri di proporzionalità e pertinenza previsti dall’AI Act.

In conclusione, il regolamento sull’intelligenza artificiale deve essere applicato in stretta integrazione con il GDPR, poiché i sistemi di IA trattano dati personali di persone identificate o identificabili. Entrambi i quadri normativi condividono concetti fondamentali, come quello di profilazione, e devono essere interpretati alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia, che ha stabilito limiti chiari al trattamento automatizzato dei dati.

Ricevi la nostra newsletter!

iscriviti con la tua mail per ricevere selezionati articoli settimanali sull'intelligenza artificiale pubblicati sul nostro blog

Grazie per esserti iscritt@!

Pin It on Pinterest

Share This