DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 novembre 2018, n. 144 Regolamento recante modifiche agli articoli 245, 247, 264 e 402 del regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. (18G00169) (GU Serie Generale n.301 del 29-12-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2020
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l’articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Vista la legge 13 giugno 1991, n. 190, recante la delega al Governo
per la revisione delle norme concernenti la disciplina della
circolazione stradale, e, in particolare, l’articolo 3 il quale
prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate
norme regolamentari per la esecuzione e l’attuazione del codice della
strada;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il
nuovo codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, recante il regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, recante norme
di razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di
circolazione e di proprieta’ di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi
finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell’articolo
8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, in
particolare, l’articolo 5, commi 1 e 3;
Considerata la necessita’ di dover adeguare le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del
1992, coerentemente con le modifiche introdotte dal citato decreto
legislativo n. 98 del 2017 al citato decreto legislativo n. 285 del
1992;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 7 dicembre 2017;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 25 ottobre 2018;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.
495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 245:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui
all’articolo 93, comma 5, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale trasmette contestualmente al sistema informativo del
P.R.A., in via telematica, i dati di identificazione dei veicoli,
nonche’ i dati e le documentazioni in formato elettronico relativi
alle generalita’ di chi si e’ dichiarato proprietario,
dell’usufruttuario o del locatario con facolta’ di acquisto o del
venditore con patto di riservato dominio, e quelli relativi allo
stato giuridico-patrimoniale del veicolo, alla sussistenza di
privilegi e ipoteche, di provvedimenti amministrativi e giudiziari
che incidono sulla proprieta’ e sulla disponibilita’ dei veicoli
stessi, nonche’ di provvedimenti di fermo amministrativo.»;
2) il comma 2 e’ abrogato;
3) il comma 3 e’ sostituito dal seguente:
«3. L’Ufficio del P.R.A. provvede alle iscrizioni ed alle
trascrizioni nel pubblico registro automobilistico ovvero, laddove
accerti irregolarita’, entro tre giorni dal ricevimento dei dati e
delle documentazioni di cui al comma 1, ricusa le formalita’ dandone
comunicazione in via telematica al centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale.»;
4) il comma 4 e’ abrogato;
b) all’articolo 247:
1) il comma 1 e’ sostituito dal seguente:
«1. Al fine del rilascio della carta di circolazione di cui
all’articolo 94, comma 1, del codice, il centro elaborazione dati del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed
il personale trasmette al sistema informativo del P.R.A., in via
telematica, i dati di identificazione dei veicoli di cui viene
chiesto il trasferimento di proprieta’, nonche’ i dati e le
documentazioni in formato elettronico relativi alle generalita’ di
chi si e’ dichiarato nuovo proprietario.»;
2) il comma 2 e’ sostituito dal seguente:
«2. L’Ufficio del P.R.A. provvede alle trascrizioni nel pubblico
registro automobilistico ovvero, laddove accerti irregolarita’, entro
tre giorni dal ricevimento dei dati e delle documentazioni di cui al
comma 1, ricusa le formalita’ dandone comunicazione in via telematica
al centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la
navigazione, gli affari generali ed il personale.»;
c) l’articolo 264 e’ abrogato;
d) all’articolo 402:
1) al comma 3, le parole: «che risultino dal certificato di
proprieta’ o» sono soppresse;
2) il comma 4 e’ sostituito dal seguente:
«4. La sezione “immatricolazioni” contiene, per ogni veicolo, i
dati di identificazione e i dati relativi all’emanazione della carta
di circolazione.»;
3) il comma 7 e’ sostituito dal seguente:
«7. Le sezioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 sono popolate
automaticamente utilizzando i dati gia’ disponibili nel sistema
informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli
affari generali ed il personale e sono continuamente aggiornate, a
mezzo di procedure interattive o differite, dagli uffici centrali e
periferici dello stesso Dipartimento e dai soggetti abilitati allo
sportello telematico dell’automobilista, istituito con decreto del
Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nonche’ dai
comuni a mezzo di trasferimento di dati per via telematica o su
supporto magnetico. La sezione di cui al comma 6 e’ gradualmente
popolata ed in seguito continuamente aggiornata con i dati trasmessi,
per via telematica o su supporto magnetico, dall’autorita’ di polizia
che ha rilevato l’incidente. Il trasferimento dei dati necessari al
popolamento ed all’aggiornamento delle sezioni di cui ai commi 3, 4 e
6 e’ eseguito rispettivamente dalle autorita’ di polizia, dai comuni
e dalle compagnie di assicurazione secondo le modalita’ stabilite con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le
amministrazioni interessate, nel termine di un mese decorrente dalla
data dell’incidente, dalla data di presentazione di denuncia
dell’incidente o dalla data di comunicazione della variazione
anagrafica.».
Art. 2
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dalle disposizioni del presente regolamento non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di cui
all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.
98.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi’ 8 novembre 2018
MATTARELLA
Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri
Toninelli, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Bonafede
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2018
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 2967